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Circolare di Studio

CONCORDATO PREVENTIVOBIENNALE


Il Concordatopreventivo biennale, destinato a imprese e lavoratori autonomi, èun nuovo strumento tramite il quale il Legislatore desidera instaurare un
rapporto collaborativo tra fisco e contribuenti. Tale strumento, in vigore dal
2024, sarà applicabile ai soggetti ISA e ai forfettari.

I contribuenti in possesso dei requisiti che aderiranno al Concordato avranno
accesso al regime premiale ISA e non potranno essere sottoposti agli
accertamentipresuntivi basati sull’articolo 39 del DPR 600/1973.
Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione
dei redditi entro il 15 ottobre 2024.

L’ agenzia delleentrate ha reso noto che il modello di calcolo sarà disponibile dal 15 giugno
2024.

Pertanto, chi fosse interessato, ai fini della valutazione di ogni singola
situazione si invita la gentile clientela a prendere contatti con il proprio
responsabile di Studio al fine di fissare un appuntamento dedicato.

Requisiti

 

  • non avere debiti tributari; 
  • aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi
    interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle
    entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il
    termine per l’accettazione della proposta.

 

Condizioniostative

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi
    d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza
    dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
     
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
    dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis,
    648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi
    d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla
    pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena
    su richiesta delle parti.

Oggetto del Concordato

 

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del
    TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi
    relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di
    cui all'articolo 5 del TUIR;
     
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla
    sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese
    minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi
    relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR,
    o a un Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti
    di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

         
    Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del
    decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Effetti del Concordato

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, neiperiodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili
e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Isoggetti che hanno aderito alla proposta:

         sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione
che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non
ricorrano le specifiche cause di decadenza.

         accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

L’adesione al concordato non produce effetti a finidell’imposta sul valore aggiunto.


Cessazione del Concordato


Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficaciase si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i
presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e
contribuente.

Si tratta, in particolare, delleseguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività; 
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano
    minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi,
    eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del
    Concordato.

Decadenza del Concordato

Sono previste alcune violazioni diparticolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre
effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi
versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni
d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

 

Si invita a comunicare il proprio interessamento esclusivamente via mail.